Procedimento da seguire per la divisione della pensione di reversibilità tra la vedova e l'ex moglie divorziata

Procedimento da seguire per la divisione della pensione di reversibilità tra la vedova e l'ex moglie divorziata

La pensione di reversibilità spetta, secondo la legge, al coniuge una volta morto l’altro coniuge, purchè il defunto:

  1. sia già titolare della pensione,

  2. oppure non sia ancora titolare di pensione, ma in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.

    Ha diritto alla pensione di reversibilità anche il coniuge divorziato a condizioni che lo stesso sia:

- titolare di assegno di divorzio;

- non abbia contratto nuovo matrimonio;

- il dante causa risulti iscritto all’Ente che eroga la pensione prima della sentenza di divorzio.

Pertanto nel caso in cui il defunto abbia contratto, dopo il divorzio, un nuovo matrimonio, la pensione di reversibilità andrà ripartita tra la moglie divorziata e la vedova.

L'ex moglie, che sia titolare di assegno divorzile, dovrà pertanto rivolgersi ad un avvocato per avviare un procedimento in Tribunale diretto al conseguimento della quota di pensione di reversibilità.

E' infatti il Giudice, del luogo di residenza, che stabilirà qual'è la percentuale di ripartizione che spetterà al coniuge superstite e qual'è la quota di spettanza del coniuge divorziato.

Il Giudice dovrà tenere conto, come previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.

Il Giudice non potrà però limitarsi ad un mero calcolo aritmetico, ma secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, intervenuta sull'interpretazione di questa legge (Corte Costituzionale, con sentenza del 4 novembre 1999 n. 409) dovrà ponderare ulteriori elementi, correlati alla finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzarsi quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale.(Cass. Civile 2003 n. 2471)

In particolare il giudice dovrà tenere conto, oltre alla durata dei rispettivi matrimoni, anche:

  1. dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge,

  2. delle condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, ed in quest'ottica, ed al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita,

  3. dell'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni.Cass. civ. Sez. I, Ord, 09-05-2018, n. 11202)