E' POSSIBILE SEPARARSI E DIVORZIARE CON UN UNICO PROCEDIMENTO?

E' POSSIBILE SEPARARSI E DIVORZIARE CON UN UNICO PROCEDIMENTO?

Con un unico atto è ora possibile richiedere il divorzio contestualmente alla separazione.
La riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha introdotto nel Codice Civile l' art. 473 bis. 49 c.p.c, che prevede espressamente che: "Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale."

 

LA PROCEDURA SI APPLICA SENZA DUBBI NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE MA COSA SUCCEDE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?

 

Dopo l'entrata in vigore della norma, che ha previsto la facoltà di presentare una domanda cumulativa di separazione e divorzio in un unico atto nei procedimenti giudiziari, vi sono state diverse pronunce discordanti in vari tribunali per quanto riguarda i procedimenti di natura consensuale.

Il Tribunale di Milano e Vercelli ritenevano di dovere applicare la norma anche ai procedimenti di natura consensuale mentre all'opposto veniva negato dal Tribunale di Firenze.

I dubbi interpretativi dovuti ad un vuoto normativo sono stati risolti grazie ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (prima sez civile n. 28727 del 16 ottobre 2023) che ha ritenuto ammissibile il ricorso unico anche per i procedimenti di separazione di natura consensuale.

Il caso

Con ricorso congiunto due coniugi hanno chiesto al Tribunale di Treviso di pronunciare la loro separazione personale con le connesse disposizioni relative all'affidamento e collocazione della loro figlia minore e al mantenimento in favore di quest'ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Le parti chiedevano che il tribunale pronunciasse, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni richieste per la separazione personale.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha dichiarato ammissibile la richiesta contestuale di separazione e divorzio anche nel procedimento di separazione consensuale.

La Cassazione si è concentrata sulla ragione ispiratrice della legge di riforma che ha modificato le regole dei processi della crisi familiare.

La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza un “risparmio di energie processuali", poiché le parti, concludono in un'unica sede e con un unico ricorso la gestione dei loro rapporti.

Ci sarebbe inoltre una ingiustificata disparità di trattamento tra i coniugi che possono chiedere contestualmente il divorzio nel corso del giudizio contenzioso di separazione personale, e i coniugi che presentano una domanda di separazione consensuale

 

IL DIVORZIO E' EFFETTIVAMENTE PIU' RAPIDO?

 

Tra la sentenza di separazione e quella di divorzio si dovrà comunque attendere sei mesi, nel caso di separazione consensuale, o 12 mesi nel caso di separazione giudiziaria.

Si tenga presente che nel caso di accordo oltre al procedimento unico in tribunale è possibile ricorrere alla negoziazione assistita ma andranno fatti due procedimenti distinti, per la separazione e decorsi sei mesi per il divorzio oppure si potrà rivolgersi al Comune, ma solo nei casi previsti dalla legge.

 

VI SARA' UN RISPARMIO ECONOMICO?

 

Con il procedimento unico vi sarà anche un risparmio in termini di costi  in quanto sia il contributo per iscrizione al ruolo del tribunale sia l'avvocato andranno pagati solo una volta.