Eredità: cosa può fare l'erede se il conto corrente del defunto è stato svuotato?

Eredità: cosa può fare l'erede se il conto corrente del defunto è stato svuotato?

La sentenza n. 7254 del 2013, sotto trascritta, esamina proprio il caso di due fratelli che convengono in giudizio la sorella, la quale è accusa di avere svuotato il conto corrente dei defunti genitori.
Sul conto corrente la sorella aveva la possibilità di effettuare operazioni di prelievo in quanto espressamente delegata dai genitori.
La Corte d'Appello inquadra correttamente questo caso nel contratto di mandato in quanto il delegato opera in nome e per conto del delegatario e per questo ha l'obbligo, se richiesto, di rendicontare le proprie operazioni allo stesso.

Ma che cosa succede se il mandante, titolare del conto corrente, muore? L'obbligo di rendicontazione non si estingue con la morte del mandante.
La Cassazione nella sentenza in commento ha sottolineato come l'evento della morte del correntista ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto, dal mandatario ai suoi eredi, ovvero nel caso di morte del mandante, in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa. La Cassazione così decidendo ha  confermato l'indirizzo in tal senso già espresso dalla  Corte Suprema con sentenze del 6.6.1980 n. 3672e 30.8.1994 n. 7592; Cass. n 8801 del 1998; Cass. n. 9262 del 2003).
L'erede potrà pertanto chiedere alla Banca gli estratti conto del defunto per vedere le movimentazioni sul conto corrente effettuate dal delegato e potrà chiedere a quest'ultimo di documentare le uscite.
Nel caso di mancata documentazione il delegato sarà costretto a restituire all'erede quanto arbitrariamente prelevato.
Inoltre il delegato, che ha prelevato senza giustificazione dal conto corrente del defunto, rischierà anche di subire un processo penale per appropriazione indebita.

Il reato di appropriazione indebita è disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale che prevede espressamente: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
Per avviare un procedimento penale sarà necessaria una querela alla Procura della Repubblica.

Cassazione, Sez. III, n. 7254/2013
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4.2.1998,I.G. e M. convenivano la sorella I.C., assumendo che quest'ultima "gestendo" il conto corrente bancario presso la BNL, n. (OMISSIS), aveva compiuto atti di cattiva gestionedel patrimonio del defunto genitore I.G., costituito da valori mobiliari per L. 175.805.681, depositati sul predetto conto; che con i prelievi da tale conto era stato alimentato il conto n. (OMISSIS) aperto presso la stessa banca ed intestato alla convenuta ed alla comune madre R.L., dove affluivano anche le pensioni della medesima; che anche questosecondo conto sarebbe stato "svuotato" dalla convenuta; che erano stati così lesi i diritti ereditari di esse attrici sia sul patrimonio paterno che materno, per cui si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 86.688.000 per ciascuna attrice.

Con sentenza n. 8335/2003, il tribunale di Milano rigettava la domanda.

Riteneva il tribunale che, poichè era risultato che era stato attribuito alla madre da tutte le figlie l'intero patrimonio paterno, nulla a tale titolo spettava alle attrici.Egualmente era a dirsi per il patrimonio materno, poichè la R. era lucida fino al momento della sua morte, con la conseguenza che non sussisteva alcuna mala gestio da parte della mandataria, in quanto la mandante aveva ratificato ogni suo prelievo.

La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 12.12.2006, condannava I.C. a pagare in favore delle appellanti, in qualità di eredi diR.L. e di I.G., la complessiva somma di Euro 48.929,37 per ciascuna, oltre gli interessi legali e le spese processuali. Riteneva il giudice di appello che nella fattispecie le due attrici avevano accettato anche l'eredità paterna, poichè avevano accettato la proprietà di una casa in (OMISSIS); che conseguentemente la madre R.L. aveva solo la gestione della somma proveniente dall'eredità paterna, la quale somma era statadepositata sul conto corrente bancario; che la convenuta era mandataria della madre nella gestione del detto conto corrente; che egualmente sul conto corrente cointestato tra la R.L. ela I.C. venivano depositati solo i proventi delle pensioni della R.;

che, in conseguenza di ciò, stante il decesso diquest'ultima, la mandataria convenuta doveva rendere il conto della gestione di detti 2 conti correnti, su cui erano affluiti i valori monetari dei genitori, e restituire la somma dovuta a ciascuna delle due eredi attrici. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.C..

Resiste con controricorso I.G., che ha presentato memoria.

Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.,poichè la corte di appello a fronte della domanda delle attricidi accertare e dichiarare la lesione dei loro diritti ereditari, ha, invece, ritenuto esistente un contratto di mandato tra la madreR.L. e I. G. ed ha accertato che quest'ultimafosse tenuta al rendiconto ed alla restituzione conseguenziale di somme.

2.1. Il motivo è infondato.

La corte di merito, in conformità con quanto già effettuato daltribunale, ha interpretato la domanda, come avente ad oggetto la restituzione delle somme provenienti dell'eredità paterna e materna e che erano rifluite sul conto corrente n. (OMISSIS) della BNL, per il quale la convenuta operava come procuratrice della R., nonchè sul conto n. (OMISSIS), in cui la convenuta era cointestatariacon la R. e sul quale ultimo confluivano solo proventi dellaR..

Anzitutto va osservato che tale ricostruzione e qualificazione del rapporto intercorrente tra la convenuta I.C. e lamadre R., era già stata effettuata dal giudice di primo grado e che nè l'attuale ricorrente nè la sentenza di appello danno atto che esse erano state impugnate.

2.2. Inoltre, ed in ogni caso, l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizionenon è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Pertanto nella fattispecie ogni eventuale errore interpretativo della domanda non poteva essere prospettato, come è avvenuto, come violazione del'art. 112 c.p.c., a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, ma come vizio,motivazionale a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1711 c.c., art. 1722 c.c., n. 4, art. 1372 c.c., comma 2 .Assume la ricorrente che, poichè il contratto di mandato si estingue con la morte del mandante, I.M. e G. non potevano, subentrare nella posizione della madre come mandante e richiedere il rendiconto alla sorella.

4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1372 c.c., in relazione agli artt. 1703, 1711 c.c., art. 1722 c.c., n. 4, art. 1372 c.c., comma 2.

Secondo la ricorrente in caso di estinzione del mandato per morte del mandante, ciò determina la carenza di legittimazione degli eredi del mandante a proporre le azioni derivanti dal mandato, dovendosi considerare gli eredi quali soggetti terzi ed estranei al mandato.

5.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro connessione.

Essi sono infondati.

L'estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall'art. 1722 c.c., n. 4, e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713, comma 1, si collocano su piani diversi e non confondibili, talchè l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante,in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generaliin tema di successione mortis causa. Se, invero, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi del mandato avente ad oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, pure contemplata dal citato art. 1722, n. 4, e che qui non viene, peraltro, in considerazione) si giustifica per il carattere di esso, basato sull'intuitus personae, e riguarda, tuttavia, il futuro, l'obbligo di rendiconto, avendo ad oggetto atti già compiuti, e cometali ormai spogli di ogni profilo di personalità, riguarda invece il passato e per esso valgono le regole generali di diritto successorio.

5.2. Deve, pertanto, confermarsi l'indirizzo in tal senso già espresso da questa Corte Suprema con sentenze del 6.6.1980 n. 3672e 30.8.1994 n. 7592; Cass. n 8801 del 1998; Cass. n. 9262 del 2003).

Ne consegue che nella fattispecie il decesso della mandante R.L. non estingueva l'obbligo di rendere il conto in merito ai depositi bancari da parte della mandataria convenuta I.C., per quanto nei confronti delle eredidella mandante.

6. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1713 c.c..

Secondo la ricorrente l'obbligo di restituzione che fa carico al mandatario a norma dell'art. 1713 c.c.,attiene esclusivamente a quanto ricevuto ed acquistato dal mandatario in esecuzione del contratto di mandato e non alle somme percepite direttamente dal mandante; che conseguentemente nellafattispecie nessun rendiconto o restituzione andava effettuata, quanto alle somme, che pur versate sul conto corrente, costituivano però parte del personale patrimonio del mandante,in quanto provenienti della sua pensione personale.

7. Il motivo è manifestamente infondato.

La lettera dell'art. 1713 c.c.,è chiara: il rendiconto e la restituzione deve investire tutto ciò di cui il mandatario abbia la disponibilità per effetto del mandato e, quindi, non solo ciò che ha acquistato in esecuzione del mandato, ma anche ciò che ha ricevuto dal mandante.

L'art. 1719, statuisce che il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Se fosse vera la tesi prospettata dalla ricorrente, l'estinzione del mandato per morte del mandante costituirebbe un titolo per l'acquisto "mortis causa" da parte del mandatario di tutto quanto abbiaricevuto dal mandante e sia ancora nella sua disponibilità.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidatein complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013