IL CONTRATTO RENT TO BUY CONVIENE?

Il contratto rent to buy può convenire all'aquirente che in questo modo ha la possibiltà di abitare nell'immobile prima di acquistarlo imputando una parte del canone ad anticipo sulla futura compravendita

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IL CONTRATTO RENT TO BUY CONVIENE?

IL CONTRATTO RENT TO BUY CONVIENE?

Il Rent to Buy è un contratto di locazione con possibilità, entro una data stabilita, di acquistare l'immobile ad un prezzo concordato e scalando una parte del canone di locazione.

In buona sostanza il proprietario dell’immobile consegna fin da subito l’immobile al futuro acquirente in cambio del pagamento di un canone.

Il canone stabilito normalmente è maggiore rispetto ad un normale contratto di locazione e dovrà essere nel contratto previsto sia la parte del canone che sarà da imputare alla locazione sia la parte di canone che, invece, sarà da destinare al prezzo di acquisto nel caso in cui il conduttore decida di esercitare il suo diritto all’acquisto.

Il contratto rent to buy può convenire all'aquirente che in questo modo ha la possibiltà di abitare nell'immobile prima di acquistarlo imputando una parte del canone ad anticipo sulla futura compravendita.

Ma è obbligato il conduttore ad acquistare l'immobile alla data stabilita?

Il conduttore non ha l'obbligo di acquistare alla fine della locazione l'immobile, potrà quindi decidere di non procedere alla compravendita ed avrà diritto alla restituzione della parte del canone destinata all'acquisto dell'immobile.

E' importante procedere alla trascrizione del contratto rent to buy? 

E' importante la trascrizione nei registri immobiliari in modo da proteggere il futuro acquirente da diritti di terze parti sull'immobile, diritti sorti successivamente alla stipula del contratto, si pensi ad esempio ad eventuali pignoramenti.

Inoltre la trascrizione del contratto rent to buy garantisce la tutela anche nel caso di inadempimento da parte del proprietario dell'immobile. 

Se il conduttore non paga i canoni di locazione stabiliti?

In caso di inadempimento del conduttore il proprietario della casa potrà avviare una procedura di esecuzione forzata su beni del conduttore, (art. 2910 c.c.)  e chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 e segg. c.c.), sempreché l’inadempimento sia grave.