Il Codice Civile disciplina la materia dell'appalto al Capo VII (art. 1655-1677) definendo l'appalto
come quel contratto nella quale una parte si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Per maggiore garanzia di entrambe le parti è preferibile che il contratto sia scritto ma è ugualmente valido un accordo orale tra le parti.
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera eseguita.
Ovviamente il committente,
durante il corso dell'opera, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Qualora il committente si accorga che le opere non procedono come concordato, o vi sono difformità o irregolarità nell'esecuzione dei lavori, deve dare all'appaltatore
un tempo congruo per conformarsi a quanto stabilito nel contratto.
Nel caso di inattività dell'appaltatore il committente può richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del comportamento dell'appaltatore.
Cosa succede se dopo la consegna dell'opera si scoprono vizi e difetti?
Entro due anni dalla consegna dei lavori il committente si può accorgere dell'esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite.
In questo caso il committente dovrà fare la
denuncia all'appaltatore, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta. Pertanto diventa importante
individuare l'esatta data della scoperta dei vizi perchè da quel giorno inizieranno a decorrere i termini per fare valere i propri diritti.
Sull'argomento si è pronunciata una recente sentenza del Tribunale di Milano (23 gennaio 2020), sotto trascritta, che ha ribadito il principio secondo il quale: "In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c.,
il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione delfenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause" (cfr. Cass. ordinanza n. 27693/2019).
Tribunale Milano Sez. VII, Sent., 23-01-2020
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.P., CF/PI: (...), con l'avv. -attore-
CONTRO
D.V.D. S.P.A. , CF/PI: (...), con l'avv. -convenuta-
E NEI CONFRONTI DI
ING. A. S.R.L., CF/PI: (...), con l'avv. -terza chiamata-
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Sui fatti di causa.
IlC. è utilizzatore in leasing di un immobile sito in via T., n, 37 a M.,dotato di un terrazzo che funge da lastrico solare. I locali sottostanti sono parte del medesimo immobile abitato dal C..
L'edificioè stato realizzato nel 2009 dalla R.M.P. - D.V.D. s.p.a., la quale ne ha subappaltato l'impermeabilizzazione ad Ing. A. s.r.l. (cfr. contratto13.12.2007, sub doc. n. 1 terza chiamata).
Nell'anno2011 il C. ha voluto realizzare una serra in un angolo del proprio terrazzo ed a tal fine ha affidato l'opera a S.C. s.p.a., la quale, a sua volta, ha incaricato Ing. A. s.r.l. dei lavori riguardanti l'impermeabilizzazione della parte del terrazzo interessata dalla costruzione della serra.
IlC. lamenta la presenza di importanti infiltrazioni nei locali sottostanti il predetto terrazzo, le cui cause sono state oggetto di diverse indagini.
Le prime sono state svolte nel 2014, senza tuttavia riuscire ad individuare l'origine del fenomeno infiltrativo, tanto che la relazione del 5 dicembre 2014 di T. ha ricondotto le fonti delle infiltrazioni ad "altre zone del manto di impermeabilizzazione realizzato al momento della costruzione del fabbricato, suggerendo di concentrare la ricerca nelle restanti parti del tetto dell'immobile (adiacente al terrazzo dell'ing. C.) e non interessate dai lavori di costruzione della serra" (cfr. pag. 2 citazione, nonché doc. n. 2 parte attrice).
Una seconda indagine è stata svolta da G. s.a.s. di M.C.C., la quale nel dicembre 2015 avrebbe accertato che: "le infiltrazioni denunciate dall'esponente erano in realtà da ricondurre ad una non appropriata realizzazione della giuntura della guaina sotto le fioriere posata (dalla Ing. A. S.r.l.) al momento della costruzione dell'edificio e che nulla aveva a che vedere, quindi, con i lavoridi realizzazione della serra, pre-esistendo agli stessi e trovandosi inuna parte di terrazzo che non era stata interessata dai lavori.E' stato in particolar modo appurato che, sotto la anzidetta guaina -staccatasi dopo alcuni anni a causa della malfatta realizzazione della giuntura- erano presenti dei fori, probabilmente utilizzati per l'installazione di un parapetto temporaneo durante i lavori iniziali, da cui l'acqua -appunto- si infiltrava" (cfr. pagg. 2 e 3 citazione).
I lavoridi ripristino sono stati dunque affidati dal C. alla stessa G. che ha così "proceduto a sollevare la pavimentazione in legno, rimuovere le fioriere, infrangere tutto il massetto ed ha realizzato, nella zona ritenuta più sensibile alle infiltrazioni, l'intervento di ripristino della guaina, poi ricostruendo il massetto e successivamente posando la pavimentazione rimossa e le fioriere" (cfr. pag. 3 citazione).
Per tali lavoril'attore deduce di avere sostento una spesa di Euro 15.700,00 oltre iva, nonché di avere subito danni al mobilio dalla infiltrazioni per Euro 5.200,00 oltre iva, oltre a non meglio specificati danni alla pavimentazione in legno.
Pertanto, il C. ha agito ex art. 1669 c.c.nei confronti di D.V.D. s.p.a. in qualità di mandataria del R.T.I. che ha realizzato l'edificio, chiedendo l'accertamento della responsabilità della impresa convenuta e la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 50.000,00.
Si è costituita la D.V.D. s.p.a. evidenziando che i lavoriper la fornitura e posa in opera di manti impermeabili e coibentazioni sono stati affidati con contratto di subappalto a Ing. A. s.r.l., unica responsabile per le infiltrazioni lamentate dal C.. La convenuta ha dunque avanzato istanza di chiamata del terzo nei confronti di Ing. A. s.r.l. per essere manlevata e tenuta indenne in caso di accoglimento delle domande attoree.
La terza chiamata si èregolarmente costituita eccependo in via preliminare (i) l'incompetenzadel Tribunale per quanto concerne la domanda di manleva, in virtù di una clausola compromissoria inserita nel contatto di subappalto; (ii) l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese del C. ex art. 1669 c.c.;e deducendo nel merito (iii) la responsabilità di S. nella causazione delle infiltrazioni, posto che la predetta impresa "nel realizzare la serra, ha evidentemente dovuto ancorarsi alla pavimentazione del terrazzo, causando la lesione del manto impermeabilizzante posato da Ing. A." (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione Ing. A.).
Di talché, rigettata l'eccezione di compromesso, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.,la causa è stata istruita mediante la prova orale come da ordinanza del3 ottobre 2018; in seguito, ritenuta la controversia matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2.Sulla eccezione di compromesso sollevata da Ing. A. s.r.l. quanto alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti da D.V.D. s.p.a..
L'art.25 del contratto di subappalto dispone che: "Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno decise da un Collegio di tre arbitri ...".
L'eccezione sollevata dalla terza chiamata non osta all'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del subappaltatore Ing. A. s.r.l. nei casi di responsabilità ex art. 1669 c.c., come già rilevato nella ordinanza del 28 marzo 2018,in cui è stato evidenziato che -in tale ipotesi di responsabilità- la condanna coinvolge sia l'appaltatore che il subappaltatore, coobbligati in solido (cfr. Cass. sentenze n. 27250/2017 e n. 881/2003).
Pertanto,l'eccezione di compromesso sollevata da Ing. A. s.r.l. è del tutto inconferente, in quanto non esonera in alcun modo il terzo chiamato subappaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del C..
Alpiù, saranno di competenza degli arbitri ex art. 25 del contratto di subappalto la domanda di accertamento della graduazione delle responsabilità tra D.V.D. s.p.a. e Ing. A. s.r.l. e la relativa domanda di regresso da parte del coobbligato in solido che avrà sopportato per intero il pagamento della somma infra riconosciuta in favore del danneggiato C..
In tal senso dunque il Tribunale non può pronunciarsi sull'accertamento delle singole quote percentuali di responsabilità tra D.V.D. s.p.a. e Ing. A. s.r.l., né tanto meno sulla asserita responsabilità esclusiva del subappaltatore, stante l'esistenza della citata clausola compromissoria.
3. Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da Ing. A. s.r.l..
Le eccezioni sono infondate.
Vale il principio giurisprudenziale secondo il quale: "In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione delfenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause" (cfr. Cass. ordinanza n. 27693/2019).Nella specie Ing. A. s.r.l. erra laddove sostiene che il momento in cui il C. avrebbe raggiunto la predetta consapevolezza "può associarsi al 5 dicembre 2014, data in cui è stata rilasciata la consulenza tecnica di parte e/o relazione finale delle attività diagnostiche da Tecno Mb (cfr.doc. n. 2 attrice), la quale poteva consentire l'identificazione del vizio lamentato dal Ing. C." (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale di replica Ing. A. s.r.l.).
Si osserva infatti che la relazione di Tecno Mb non perviene ad alcuna certezza in merito alle cause delle infiltrazioni, trattandosi di indagine volta alla mera "analisi termografica degli edifici che si prefigge di rilevare ed analizzare le irregolarità termiche nell'involucro dell'edificio" (cfr. pag. 1 relazione, sub doc. n. 2 parte attrice).
Neltesto della relazione si legge che "le prove con sistema tracer gas hanno evidenziato possibili problemi in prossimità delle soglie e lungo irisvolti. In tal caso non è possibile determinare in modo specifico se da discontinuità, rotture o altro, si consiglia nella fattispecie di rimuovere porzione di massetto a copertura della membrana antistante all'entrata della cucina, per verificare il manto e creare un sistema diallontanamento delle acque per evitare innalzamento dei livelli con possibili verso l'interno della soletta" e che "Le criticità individuatedevono essere opportunamente interpretate da tecnici qualificati i quali possono avvalersi di metodi complementari, analisi visive o calcoli basati sui documenti di costruzione dell'edificio" (cfr. pagg. 4e 5 relazione).
Ebbene, a fronte di conclusioni tecniche così poco significative in merito alla individuazione delle cause delle infiltrazioni, appare arduo sostenere che il C. avesse già a dicembre 2014 chiara la conoscenza e l'imputazione delle cause del fenomeno infiltrativo.
Taleconsapevolezza, per contro, può ritenersi raggiunta a dicembre 2015, a seguito delle indagini svolte da G., come ammesso dallo stesso C. al punto 10 della sua citazione.
La denuncia ex art. 1669 c.c. allora appare tempestiva, essendo datata 7 marzo 2016 (cfr. doc. n. 3 D.V.D. s.p.a.).
Successivamente l'azione è stata promossa tempestivamente, entro il termine di prescrizione di un anno.
Indata 17 giugno 2016 è stato notificato a D.V.D. s.p.a. ed a Ing. A. s.r.l. l'invito alla negoziazione assistita, che ha interrotto il decorso del termine di prescrizione sino al 19 luglio 2016, quando Ing. A. s.r.l. ha formalmente declinato l'invito a partecipare alla negoziazione assistita (cfr. docc. nn. 11 e 13 parte attrice).
La citazione odierna è stata poi notificata a D.V.D. s.p.a. in data 20 giugno 2017, entro l'anno decorrente dal 19 luglio 2016.
Per completezza va rappresentato che l'interruzione della prescrizione nei confronti di D.V.D. s.p.a. ha effetto ex art. 1310 c.c. nei confronti del coobbligato Ing. A. s.r.l..
4. Sulle cause e sulle responsabilità delle infiltrazioni lamentate da C.P..
Adire di C. le infiltrazioni sarebbero da ricondursi ad una non correttarealizzazione della giuntura della guaina sotto le fioriere, posata da Ing. A. s.r.l. già al momento della costruzione dell'edificio. Pertanto,le suddette infiltrazioni non sarebbero riconducibili alla costruzione della serra, in quanto si sarebbero manifestate in una parte del terrazzo non interessate dai lavori della serra.
C.dunque sostiene che sotto la guaina sarebbero stati presenti dei fori, probabilmente utilizzati per l'installazione di un parapetto temporaneo durante i lavori di edificazione di quella parte dell'edificio (cfr. punto 10 citazione, pagg. 2 e 3).
D.V.D.s.p.a. nulla ha dedotto e contestato sulle cause delle infiltrazioni, limitandosi ad indicare Ing. A. s.r.l. quale unica responsabile delle infiltrazioni suddette.
Ing. A. s.r.l., dal canto suo, sostiene che la responsabilità per le infiltrazioni sia riconducibile a S., posto che la predetta impresa "nel realizzare la serra, ha evidentemente dovuto ancorarsi alla pavimentazione del terrazzo, causando la lesione del manto impermeabilizzante posato da Ing. A." (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione Ing. A.).
La domanda del C. è fondata.
Se è pur vero che l'attore ha modificato lo stato dei luoghi affidando i lavoridi ripristino a G. s.a.s. di M.C.C., senza previamente proporre un ATP (ragione per la quale il Tribunale non ha dato ingresso alla CTU), tuttavia le dichiarazioni testimoniali assunte nell'ambito dell'odierno giudizio -nel loro complesso considerate- consentono di affermare la piena responsabilità di Ing. A. s.r.l..
- Il teste M.C. ha confermato l'esistenza dei vizi nella posa della guaina nella parte del terrazzo non interessata dalla serra e la presenza dei fori. Ha infatti dichiarato:
sul cap. 8 dellamemoria n. 2 di parte attrice: "Confermo il capitolo. Riconosco lo stato dei luoghi di cui alle foto allegate da parte attrice alla memorian. 2. In particolare, con riferimento alle foto (...) riconosco il punto da cui l'acqua filtrava al piano sottostante. Siamo intervenuti suquella zona spaccando il massetto, levando il
pavimento in legno, levando scossaline in alluminio, saldando la guaina che non era saldata: dopo il nostro intervento abbiamo ripristinato e da allora non ci sono stati più fenomeni di infiltrazioni. Prima di trovare il punto delle infiltrazioni, tuttavia, abbiamo cercato tramite tracciamenti con dei coloranti, su tutto il terrazzo, che è molto ampio";
sul cap. 9 della memoria n. 2 di parte attrice: "E' vero che c'erano dei fori, li abbiamo visti. Si tratta di fori che vengono normalmente eseguiti in fase di costruzione degli immobili per permettere all'acqua piovana di scaricare. Poi, in fase di ultimazione dell'immobile possono anche rimanere questi buchi madevono essere coperti con materiale tipo mapei o con guaine saldate bene, perché la guaina deve impedire le infiltrazioni. Nella foto n. (...) che mi si rammostra, è evidente il foro sulla parte finale del predal, che avevamo trovato dopo nostra ispezione. I miei operai hanno pertanto tagliato la guaina che ricopriva il predal per mettere in evidenza il foro. ADR: non ricordo bene ma mi pare che la guaina, in corrispondenza del foro, non era bucata ma si presentava sollevata".
-Il teste M.B. ha confermato l'esistenza del vizio, con particolare riferimento al distacco della guaina sotto le fioriere. Ha infatti dichiarato:
sul cap. 8 della memoria n. 2 di parte attrice: "Ho fatto un sopralluogo sul cantiere ed ho provveduto a verificare personalmente che c'era sotto le fioriere il distacco della guaina".
- Il teste D.A., dipendente di Ing. A. s.r.l., ha dichiarato:
sulcap. 2 della memoria n. 2 di Ing. A. s.r.l.: "E' vero. Venne installato, per la sicurezza delle maestranze, il parapetto sul cordolo perimetrale della copertura. ADR: il parapetto era in ferro con assi di legno. NOI abbiamo realizzato il manto impermeabile fino al limite del parapetto installato. ADR: oltre al parapetto c'era il vuoto. Il parapetto venne poi rimosso da altra impresa che intervenne successivamente, non so chi fosse, per completare l'opera, non so come. ADR: in fase di cantiere non c'erano fioriere a delimitare il terrazzo";
sulcap. 9 della memoria n. 2 di parte attrice: "Il foro visibile nella foto (...) era stato realizzato dall'impresa costruttrice per posizionare il parapetto provvisorio per la sicurezza delle maestranze. E' un foro realizzato sul cordolo perimetrale ed il manto nostro arriva aridosso del foro".
Ebbene, le dichiarazioni del teste A. confermano la responsabilità di Ing. A. s.r.l., la quale, sebbene incaricata della impermeabilizzazione del terrazzo, ha realizzato un lavoro incompleto, fino al limite del parapetto installato... a ridosso del foro.
L'esistenzadel parapetto allora non giustifica Ing. A. s.r.l., posto che "l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori,segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nellamancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente" (cfr. Cass. sentenza n. 6754/2003).
Tale principio vale anche nel rapporto di subappalto.
Pertanto, Ing. A. s.r.l. avrebbe dovuto informare D.V.D. s.p.a., o il direttore dei lavori,dell'incompletezza della impermeabilizzazione e dell'inidoneità della stessa in assenza del completamento dell'opera relativa alla parte ancora occupata dal parapetto.
Una omissione siffatta è certamente fonte di responsabilità sia del subappaltatore siadell'appaltatore che, congiuntamente, non sono stati in grado di coordinarsi, informarsi e dunque di realizzare la completa (e non parziale) impermeabilizzazione di tutte le parti del terrazzo, anche quelle più esposte.
Ebbene, a fronte di dichiarazioni testimoniali siffatte, appare del tutto inconferente la difesa di Ing. A. s.r.l., che ha addebitato la responsabilità a S., impresa che, durante l'esecuzione della serra, si sarebbe ancorata alla pavimentazione del terrazzo, causando la lesione del manto impermeabilizzante posato da Ing. A..
In realtà, i testimoni hanno dichiarato: (i) che i vizi della guaina ed i fori si presentavano in una zona diversa da quella interessata dalla serra; (ii) che l'opera di Ing. A. s.r.l. è stata parziale, avendo escluso la parte di terrazzo occupata dal parapetto, con ogni conseguenza già sopra meglio precisata in applicazione del principio giurisprudenziale di cui a Cass. sentenza n. 6754/2003.
5. Sulla quantificazione del danno subito da C.P..
In citazione, al punto 13, pag. 3, l'attore lamenta che "Per la esecuzione dei lavoriappena indicati l'Ing. C. ha dovuto corrispondere l'importo complessivodi Euro. 15.700 oltre IVA (doc.ti nn.5 e 6), dovrà farsi carico dei costi necessari al ripristino della pavimentazione lignea ammalorata sempre a causa della predetta problematica (doc.n.7) ed ha dovuto ovviamente far rifare, a proprie spese, il mobilio interno ammalorato a causa delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo (esborso complessivo Euro.5.200,00 oltre IVA - (doc.n.8)", per poi pretendere nelle conclusioni un risarcimento del danno pari ad Euro 50.000,00, senza tuttavia dedurre le ragioni a supporto di una quantificazione siffatta.
Ladomanda, dunque, merita accoglimento limitatamente a quanto effettivamente dimostrato e pertanto per la sola seguente voce di danno:Euro 15.700,00 oltre iva al 22%, pari a quanto sostenuto dall'attore per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'eliminazione del vizi alla impermeabilizzazione del terrazzo (cfr. docc. nn. 5 e 6).
Lacongruità di tale somma non è stata contestata né da D.V.D. s.p.a. né da Ing. A. s.r.l., le quali nulla hanno dedotto ed eccepito al riguardo nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Percontro, i costi indicati sub docc. n.. 7 e 8 -necessari per il ripristino della pavimentazione lignea asseritamente ammalorata e sostenuti per il mobilio asseritamente danneggiato- non possono essere riconosciuti, in quanto il C. non ha dimostrato l'esistenza né dell'ammaloramento della pavimentazione in legno né del mobilio. Le fotografie prodotte sub docc. nn. 3 e 4 non riguardano il parquet ed i mobili. Alcuna prova testimoniale è stata oltretutto formulata al riguardo.
6. Conclusioni.
La domanda del C. merita accoglimento entro i limiti di cui in motivazione.
Attesala responsabilità solidale dell'appaltatore D.V.D. s.p.a. e del subappaltatore Ing. A. s.r.l. e tenuto conto dei principi giurisprudenziali di cui a Cass. ord. n. 27250/2017 e Cass. sentenza n. 8811/2003, menzionati nell'ordinanza del 28.3.2018,l'impresa convenuta e l'impresa terza chiamata vanno condannate, in solido tra loro, a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 15.700,00 oltre iva al 22%.
A tale somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si badi infatti che "in tema di appalto,mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod. civ.-ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta" (cfr. Cass. sentenza n. 11594/04).
Trattandosidi debito di valore, sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, postoche, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessidevono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dal 5 dicembre 2014 (momento del sinistro, posto che per certo a tale data le infiltrazioni si sono compiutamente manifestate e non avendo parte attrice dimostrato un dies aquo antecedente) al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al "decisum" e non al "disputatum" (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
Quanto al rapporto processuale tra D.V.D. s.p.a. e Ing. A. s.r.l., di competenza del Collegio arbitrale di cui all'art. 25 del contratto di subappalto, va rimessa al suddetto Collego la statuizione sulle spese di lite tra le suddette due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice entro i limiti di cui in motivazione;
2)condanna D.V.D. s.p.a. e Ing. A. s.r.l., in solido tra loro, a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 15.700,00 oltre iva al 22%, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a decorrere dal 5 dicembre 2014 al saldo effettivo, secondo le modalità diconteggio di cui in motivazione;
3) dichiara, limitatamente al rapporto processuale tra D.V.D. s.p.a. e Ing.A. s.r.l., con riferimento alle questioni relative all'accertamento della graduazione delle responsabilità tra D.V.D. s.p.a. e Ing. A. s.r.l. ed alla asserita responsabilità esclusiva del subappaltatore (oggetto della domanda subordinata di D.V.D. s.p.a.) l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 25 del contrato di subappalto del 13 dicembre 2007;
4) rigetta ogni altra domanda;
5)condanna D.V.D. s.p.a. e Ing. A. s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 264,00 per spese esenti ed Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6)rimette al Collegio arbitrale la regolamentazione delle spese di lite relative al rapporto processuale tra D.V.D. s.p.a. e Ing. A. s.r.l..
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2020.
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2020.