E' possibile trasferire al coniuge la casa nella pratica di separazione e divorzio?

E' possibile trasferire al coniuge la casa nella pratica di separazione e divorzio?

Nel procedimento di separazione o divorzio è possibile trasferire l’abitazione a favore di un coniuge?

I coniugi possono già in fase di separazione decidere di dividersi le proprietà immobiliari.

E’ bene sapere che vi sono delle agevolazione fiscale se le clausole di trasferimento della proprietà immobiliare vengono inseriti negli accordi di separazione e divorzio.

In particolare la Legge n. 74 del 1987, all’Art. 19, prevede espressamente che: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. “

La portata della norma è stata ampliata dalla Corte Costituzionale, la quale è intervenuta, prima con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176, con la quale ha ritenuto applicabile l’esenzione dal tributo anche per le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione. Successivamente la Corte di Costituzione, con sentenza 29 aprile del 10 maggio 1999, n. 154, ha esteso l'esenzione dal tributo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Pertanto l’esenzione fiscale si applica sia in fase di separazione sia di divorzio.

Quanto è il risparmio per il coniuge nell’inserimento della clausola di trasferimento dell’immobile nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio?

Il risparmio per i coniugi, nel prevedere il trasferimento dell’immobile nell’ambito della separazione o divorzio, varia a seconda del valore dell’immobile e della rendita catastale.

L’imposta di registro è infatti pari al 2% della rendita catastale per il coefficiente fisso 115,2.

Un esempio pratico può chiarire l’argomento. Poniamo di vendere un appartamento, del valore di 100.000 euro, che possiede una rendita catastale di 542,48 euro.

L’imposta di registro (il 2% della rendita catastale per il coefficiente fisso 115,5), sarà di euro 1.253,12 euro. A questa cifra andrà aggiunta l’imposta ipotecaria e catastale pari ad euro 50,00 euro ciascuna.

Quale procedimento posso utilizzare per avere l’agevolazione fiscale?

E’ possibile usufruire delle agevolazioni fiscali sia nell’ambito di un procedimento di separazione/divorzio instaurato tramite ricorso in Tribunale sia nell’ambito degli accordi di negoziazione assistita raggiunti con l’aiuto dei rispettivi legali.

E’ possibile avere l’esenzione fiscale se mi separo o divorzio in Comune?

Non è possibile usufruire dell’agevolazione per gli accordi sottoscritti in Comune essendo vietato l’introduzione di clausole che prevedono il trasferimento di proprietà per il divorzio o separazione dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile in Comune.